Succhi a base di arancia? Cambia la percentuale di succo!

Dal 6 marzo 2018 nuove disposizioni in materia di bevande a base di succo di arancia che impongono un aumento del contenuto di succo dell’agrume.  Infatti sono trascorsi i dodici mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione Europea entro in vigore le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 161 del 30 ottobre 2014.

Quali le nuove percentuali?

In sostanza le bibite analcoliche (come classificate nell’art. 4 del DPR 719/1958) prodotte e vendute in Italia con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamano, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc.

La quantità di succo può essere anche quella equivalente al succo concentrato o disidratato in polvere.

Pertanto il contenuto minimo di succo d’arancia nelle bevande analcoliche prodotte e destinate alla vendita in territorio nazionale passa dal 12% al 20%.

Tutte le bevande a base di succo d’arancia devono contenere il 20% di succo?

Sono escluse da questo provvedimento le bevande destinate al mercato estero, commercializzate sia verso altri Paesi UE che verso Paesi extra UE.

di Michela Di Maria

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