Pane fresco? Ecco quando lo si può chiamare tale!

Dopo un iter piuttosto lungo (12 anni…), finalmente è arrivato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che impone una disciplina nell’uso della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e nell’adozione della dicitura «pane conservato».

Non sono più ammessi errori (voluti o meno) nelle diciture dal 18 dicembre 2018.

La denominazione aziendale di panificio si potrà utilizzare solamente se “l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.”

Pane fresco o conservato?

Rispetto a queste due diciture la distinzione che dovrà essere prevista nell’uso delle due denominazioni è la seguente:

PANE FRESCO è quel prodotto che viene preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, ma senza l’uso di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. Si può ritenere continuo un processo di produzione in cui non ci siano intervalli di tempo superiori alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

PANE CONSERVATO o a durabilità prolungata, se il prodotto è venduto sfuso, quindi non preimballato (per il quale, ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI,  parte A, punto 1, dello stesso regolamento), nella preparazione del quale viene usato un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi tradizionale. In questo caso deve essere messo in vendita indicando chiaramente il metodo di conservazione utilizzato e le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Altre attenzioni che devono essere poste nel momento in cui viene messo in vendita il pane conservato (come da definizione sopra riportata) è che:

  • deve essere esposto in scomparti riservati che non possano essere confusi con quelli destinati al pane fresco;
  • deve riportare lo stato fisico del prodotto (es. congelato, decongelato) in qualsiasi fase sia avvenuto il trattamento (prima della doratura ma anche del impasto ancora crudo) in quanto in caso di omissione il consumatore potrebbe venire indotto in errore.

Al fine di esaurire eventuali scorte di contenitori di cui si è già in possesso è’ consentito utilizzare incarti e imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi al decreto ministeriale fino al 17 febbraio 2019, ovvero 90 giorni dopo la sua pubblicazione.

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di Michela Di Maria

Tecnologa alimentare, appassionata di sicurezza alimentare, con la propensione innata per la formazione.
Consulente per piccole e medie aziende, imprese dell’ambito sociale e manifestazioni temporanee del settore alimentare.
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