Etichettatura alimenti, arrivano le sanzioni!

Se le nuove regole in materia di etichettatura, o meglio di informazione ai consumatori, sugli alimenti prodotti, venduti sfusi, preincartati o preimballati,  oppure semplicemente somministrati, risalgono al dicembre 2014, fino a febbraio 2018 in Italia non erano state definite le sanzioni. Infatti sono dovuti passare 3 anni perchè fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011.

Le sanzioni sono applicabili a partire dal 9 maggio 2018 e sono di sola natura amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, prevedono il pagamento di somme che partono dai 500 euro ed arrivano a 40.000 euro, suddivise in cinque scaglioni di diverso importo in funzione alla gravità:

  • da 500 a 4.000 euro (gravità lieve);
  • da 1.000 a 8.000 euro (gravità bassa);
  • da 2.000 a 16.000 euro (gravità media);
  • da 3.000 a 24.000 euro (gravità alta);
  • da 5.000 a 40.000 euro (gravità grave).

Quando possono essere applicare le sanzioni?

Una delle principali novità introdotte dal regolamento europeo è l’obbligo di mettere in evidenza gli allergeni, che devono essere segnalati al consumatore in maniera chiara, dettagliata e specifica, sia negli alimenti venduti confezionati, sia in quelli venduti sfusi che in quelli direttamente somministrati.

L’obbligo di indicazione delle sostanze che creano intolleranze o allergie deve riferirsi al singolo prodotto prodotto e venduto, non per categorie o gruppi di alimenti come avveniva fino a qualche anno fa.

Le multe per questa infrazione possono partire dai 2.000 euro ed arrivare ai 40.000 euro.

Devono prestare attenzione a queste nuove regole, con relative sanzioni, sia chi produce alimenti che vengono venduti sfusi o confezionati, ma anche, novità!, chi somministra nella propria attività commerciale (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.).

Senza scordare la vendita a distanza, non necessariamente intesa solo come vendita attraverso modalità di e-commerce ma anche, ad esempio, mediante l’uso di app e non (alimenti per asporto, pizze consegnate a domicilio, ecc.).

E’ importante non sottovalutare quanto richiesto dalla norma e provvedere ad una revisione delle proprie procedure e delle modalità di informazione dei consumatori.

Deve essere rispettata anche la lealtà delle informazioni, come: veridicità, dimostrabilità, chiarezza, non ingannevolezza, all’omissione delle notizie obbligatorie, alla leggibilità delle diciture, all’indicazione del lotto di vendita ed altro ancora.

Le sanzioni sono uguali per piccole e grandi imprese?

Se le violazioni sono commesse da microimprese, ovvero aziende che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà.

Le sanzioni previste dallo schema di decreto, inoltre, non sono applicabili alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la cessione gratuita di alimenti agli indigenti con esclusione a ciò che riguarda la data di scadenza o la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

Puoi ricevere maggiori indicazioni specifiche sulle modalità di applicazione del Regolamento 1169/2011 scrivendomi dall’area contatti, ti risponderò e supporterò nel più breve tempo possibile. Non esitare a contattarmi, meglio un’informazione in più che una sanzione!

di Michela Di Maria

Tecnologa alimentare, appassionata di sicurezza alimentare, con la propensione innata per la formazione.
Consulente per piccole e medie aziende, imprese dell’ambito sociale e manifestazioni temporanee del settore alimentare.
Nell’area dedicata ai servizi ed alla formazione puoi farti un’idea su come posso essere d’aiuto alla tua attività.

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