In tutta Italia, a seguito del DPCM del 11 marzo 2020, le attività del settore alimentare che possono continuare ad operare dopo il 12 marzo 2020 sono solo quelle che fanno commercio al dettaglio classificate come: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande (…) in esercizi specializzati (con codici ATECO 47.2).

Restano aperti solo i commercianti al dettaglio?

Restano aperte anche le imprese artigianali della produzione e trasformazione degli alimenti, dalla lavorazione carni, al formaggio, al pane, alla pasta ecc. ad esclusione di quelle che vengono classificate nell’area dei servizi di ristorazione ovvero gastronomie, pasticcerie e gelaterie.

Sono consentiti anche i mercati per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e la vendita attraverso distributori automatici.

Restano garantite anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (con codice ATECO che inizia con 56).

Quali imprese devono sospendere l’apertura al pubblico?

Hanno l’obbligo invece di rimanere chiusi al pubblico tutti gli esercizi in cui viene fatta somministrazione ovvero le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie. Con l’eccezione della somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni lacustri e negli ospedali oltre alle mense e al catering continuativo alla cui base c’è un accordo contrattuale.

Qualora nell’azienda artigiana ci sia promiscuità tra l’attività di produzione, ad esempio di pane, ed il servizio di ristorazione (bar, ma anche pasticceria, rosticceria, gelateria, …) va svolta esclusivamente la vendita degli alimenti legati di trasformazione, in questo caso la vendita del pane.

Le imprese di ristorazione devono chiudere?

Le attività alimentari che non possono aprire i battenti, in quanto classificate come servizi di ristorazione (comprese gastronomie, pasticcerie e gelaterie), possono d’altro canto continuare ad essere operative svolgendo la loro attività a porte chiuse. Infatti non risulta vietata la fornitura dei propri prodotti al cliente attraverso la consegna a domicilio oppure rivendendo gli stessi alle attività del commercio al dettaglio ancora operative. La vendita di alimenti non è limitata neppure qualora si utilizzino strumenti quali internet, televisione, radio, telefono e per corrispondenza.

Ci sono delle regole da rispettare per fare la consegna a domicilio o la fornitura al supermercato?

Se decidi di operare diversamente da come normalmente hai fatto fino ad ora prima di procedere è opportuno che ti preoccupi di verificare alcuni aspetti e di rispettare alcune prassi igieniche. In particolare è necessario capire se devi  notificare o comunicare l’integrazione di una nuova tipologia lavorativa all’azienda sanitaria locale oltre ad integrare il proprio piano di autocontrollo, il sistema di etichettatura degli alimenti nonché di rintracciabilità.

Qualora la tua azienda si trovi in regione Friuli Venezia Giulia non è necessaria alcuna notifica o comunicazione all’azienda sanitaria ma permane l’obbligo di integrazione del piano di autocontrollo, il sistema di etichettatura degli alimenti nonché di rintracciabilità.

Puoi contattarmi per ricevere aiuto nell’integrazione di questa documentazione scrivendomi da qui.

Ti ricordo inoltre che è d’obbligo affiancare alle vecchie e risapute regole di autocontrollo aziendale le nuove dettate dal regime di prevenzione della diffusione del CoronaVirus che di seguito vengono riportate e che sono valevoli per tutte le imprese che hanno a che fare con la clientela.

Innanzitutto è necessario fare tutto il possibile perché tra le persone venga sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. Inoltre è bene:

  • regolamentare gli accessi ai locali di vendita diretta, consentendo l’ingresso, in particolare nelle imprese artigianali o commerciali di piccole dimensioni, in maniera scaglionata ed in modo che non si creino code alla cassa;
  • mettere a disposizione dei clienti gel igienizzante per mani;
  • disinfettare (rispettando i tempi di contatto del prodotto) i locali di vendita in particolare i luoghi di eventuale appoggio del cliente e tastierini POS;
  • arieggiare molto spesso i locali di vendita e di somministrazione;
  • dotare i collaboratori di guanti per la manipolazione del denaro o di ciò che passa di mano in mano da e al cliente;
  • dotare i collaboratori di mascherine, qualora non sia possibile consentire il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 metro) con il cliente;
  • invitare i fornitori alla consegna degli ordini presso i magazzini ed evitare che gli stessi girino all’interno dell’azienda.

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di Michela Di Maria

Tecnologa alimentare, appassionata di sicurezza alimentare, con la propensione innata per la formazione.
Consulente per piccole e medie aziende, imprese dell’ambito sociale e manifestazioni temporanee del settore alimentare.
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