Obbligo di maggior chiarezza per le etichette, e non solo, dei prodotti della pesca.

Con il 13 novembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 settembre 2017 (G.U. n. 266 del 14/11/2017) sull’attribuzione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.
In sostanza dalla data sopra indicata è necessario che i prodotti della pesca e dell’acquacoltura posti in commercio siano accompagnati da una denominazione che abbia un riscontro diretto nella nostra lingua. Quindi ad oggi per chi opera nel settore alimentare in attività di commercio di prodotti ittici, quali materie prime, o nella vendita e nella somministrazione di pesce lavorato c’è la necessità sempre più crescente di chiarezza nei confronti del consumatore.

Già nel dicembre 2014, in concomitanza con l’entrata in vigore di quello che è stato denominato il regolamento FIAC (Reg.UE 1169/11 regolamento per la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), si era vista l’attuazione della specifica normativa relativa all’etichettatura per il settore ittico (Reg.(UE) 1379/2013 (artt. 35-39)) che ha ridefinito le informazioni obbligatorie che devono accompagnare questi alimenti.

Cosa deve contenere l’etichetta o il menù?

Da questa data l’obbligo di maggiori dettagli su denominazione, metodo (pescato/allevato) e zona di cattura è diventata più stringente sia per gli operatori del commercio all’ingrosso e al dettaglio ma, a ricaduta, anche per ristoranti e gastronomie nel momento di compilazione del proprio menù.

Proprio perché al giorno d’oggi la maggior parte delle frodi commerciali effettuate, e ricercate dal controllore, inerenti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono relative alla commercializzazione o alla somministrazione di una specie ittica al posto di un’altra, ad informazioni non corrette sul metodo di produzione (pescato/allevato) o sulla zona di cattura nonché alla vendita di prodotti decongelati per freschi, è bene porre attenzione all’interno della propria azienda al fine di evitare sanzioni non da poco.
Sicuramente non sempre le frodi sono dovute ad intenzionalità ma a disattenzioni intercorse tra la fase di acquisto e quella di rimessa in commercio, aspetto che però non esonera dal caro delle sanzioni e dal danno di immagine nei confronti del cliente sempre più attento a quello che ha nel piatto.

Da non dimenticare nel caso di pesce da consumare crudo che l’indicazione dell’abbattimento (congelamento/surgelazione) è un pregio, nonché un obbligo di legge, (se hai dubbi leggi l’articolo che ho dedicato a questo argomento da qui) da render noto al consumatore perché a tutela della sua salute.

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di Michela Di Maria

Tecnologa alimentare, appassionata di sicurezza alimentare, con la propensione innata per la formazione.
Consulente per piccole e medie aziende, imprese dell’ambito sociale e manifestazioni temporanee del settore alimentare.
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